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mercoledì 21 dicembre 2016

sulla vittoria del referendum del 4 dicembre

“Abbiamo votato No nel merito della riforma costituzionale e non contro qualcuno e tantomeno contro Renzi, una riforma sbagliata che gli italiani con una grande partecipazione hanno bocciato”. Lo dichiarano Angelo Bonelli e Luana Zanella della federazione dei Verdi.
“Non facciamo parte di alcuna coalizione del No- proseguono- perche’ per noi Verdi non esiste una coalizione del genere, purtroppo questo referendum e’ stato trasformato in un’elezione politica commettendo un gravissimo errore. Ci auguriamo una rapida e profonda riflessione dal Pd sul perche’ il centrosinistra non esiste piu’ in Italia ed e’ stato disintegrato da politiche che hanno allontanato milioni di elettori, perche’ se non vogliamo consegnare alle destre e al populismo il governo del paese va costruito un programma di governo che coinvolga le forze sociali,associative , politiche e i buoni amministratori locali e che dia risposte al malessere diffuso nella societa’. Le politiche ambientali di questo governo- sostengono Zanella e Bonelli- sono state pessime ma possono essere il traino di uno sviluppo economico”. In Austria “Van der Bellen vince insieme a socialisti, Verdi e liberali mentre in Italia si preferisce Verdini. Per noi il modello e’ quello austriaco e non quello di Verdini. Anche noi Verdi- concludono Bonelli e Zanella- dovremmo avviare una profonda e rapida riflessione per dare al paese una proposta alle prossime elezioni di una forza ecologista di carattere europeo”.


lunedì 14 novembre 2016

VERDI: Documento per il NO nel referendum sulla Revisione Costituzionale e sulla connessa legge elettorale

  •   I Verdi italiani che sottoscrivono il presente documento ritengono sbagliato e inaccettabile che il referendum sulla riforma costituzionale, previsto per il 4 dicembre 2016, venga tramutato in una sorta di plebiscito a favore del Presidente del Consiglio Renzi e del suo Governo. Qualunque sia il giudizio che qualunque forza politica e qualunque cittadino o cittadina abbia nei confronti del Governo Renzi, che può essere positivo o negativo o anche articolato rispetto ai singoli provvedimenti del suo programma, nel referendum deve prevalere esclusivamente il giudizio sull’insieme della riforma costituzionale approvata dalla maggioranza del Parlamento secondo le procedure previste dall’art. 138 della Costituzione. Il quale art. 138 prevede anche la possibilità di promuovere un referendum (senza quorum di validità) su ogni legge di revisione costituzionale, qualora tale legge non sia stata approvata nell’ultima lettura da entrambe le Camere con i due terzi dei propri componenti. La riforma costituzionale è stata approvata con maggioranze di poco superiori al 50% e condizionate anche dagli effetti “drogati” determinati dalla legge elettorale “Porcellum”, poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale. Il prossimo referendum è stato promosso tanto dalle forze politiche di opposizione, quanto dalle forze politiche di maggioranza: nel primo caso si tratta di un referendum “oppositivo” e nel secondo caso di un referendum “confermativo”, a seconda delle intenzioni politiche dei proponenti.

  • 2.     I Verdi che sottoscrivono il presente documento condividono la necessità del referendum, ma intendono esprimersi soltanto sulla materia costituzionale, e sulla strettamente connessa (anche se non sottoposta a referendum) legge elettorale per la Camera dei deputati (il cosiddetto “Italicum”), che ne costituisce il logico completamento, anche se si tratta di legge ordinaria e non di legge costituzionale. Noi riteniamo che una riforma costituzionale non debba mai essere legata alle sorti di alcun Governo “pro tempore”, perché la Costituzione, anche se riformabile e riformata, è la legge fondamentale che riguarda tutti i cittadini e le cittadine e anche tutte le forze politiche, a prescindere dalle transeunti maggioranze politiche che sostengono di volta in volta uno specifico Governo, e deve avere la capacità e possibilità di una lunga durata e validità, al di là delle singole contingenze politiche. Il popolo sovrano si è già pronunciato due volte con un referendum popolare su complesse riforme costituzionali. Nel 2001 il referendum ha confermato la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione proposta dal centrosinistra, mentre nel 2006 il referendum ha bocciato la più ampia riforma costituzionale proposta dal centrodestra nel 2005. Nel primo caso la riforma era stata votata dal Parlamento durante il Governo Amato e confermata nel referendum durante il Governo Berlusconi. Nel secondo caso la riforma era stata votata dal Parlamento durante il Governo Berlusconi ed era stata bocciata nel referendum durante il secondo Governo Prodi. In nessuno dei due casi precedenti, dunque, il pronunciamento referendario ha avuto alcuna ripercussione sulle sorti dei Governi in carica.

  • 3.     La riforma elettorale, approvata con ripetuti voti di fiducia ed entrata in vigore il 1° luglio 2016, è strettamente connessa alla riforma costituzionale pur se attualmente non sottoposta a referendum, mentre nel prossimo futuro, dopo il referendum, sarà sottoposta al giudizio della Corte costituzionale anche alla luce della sentenza n. 1 del 2014 sulla incostituzionalità di alcuni aspetti essenziali della precedente legge elettorale (il cosiddetto “Porcellum”). Noi riteniamo che l’”Italicum” sia una legge inaccettabile sotto diversi profili. In particolare riteniamo sbagliato:

I.                   che il premio di maggioranza possa essere dato anche a chi non ha raggiunto il 50% dei voti espressi e quindi non condividiamo il doppio turno, che permetterà di ottenere il premio di maggioranza anche sulla base del consenso di una ristretta minoranza di elettori (nell’attuale sistema tripolare e con i crescenti tassi di assenteismo, potrebbe realisticamente trattarsi anche solo del 20-25% degli aventi diritto al voto);

II.                 che sia esclusa la possibilità di formare coalizioni, come invece è previsto sia per le elezioni regionali che per le elezioni comunali, senza che questo abbia comportato problemi di governabilità a livello regionale e locale, permettendo anzi una più ampia rappresentatività e un più ampio pluralismo sia tra le forze di governo che tra quelle di opposizione;

III.              che siano previsti i capilista bloccati decisi dalle segreterie dei partiti, senza possibilità per gli elettori e le elettrici di esprimere su di loro il voto di preferenza, e che per di più sia prevista per i capilista la possibilità di candidature plurime (fino a dieci!), mettendo in questo modo esclusivamente nelle mani dei segretari di ciascun partito la scelta verticistica e autocratica degli eletti, espropriando le elettrici e gli elettori di ogni possibilità di scelta e ritornando a realizzare conseguentemente una Camera dei deputati in grande prevalenza di “nominati” e non di eletti;

IV.              che tutto questo comporti di fatto una modificazione surrettizia della forma di Governo, arrivando ad una “democrazia di investitura” ed espropriando sostanzialmente il Presidente della Repubblica del potere di scegliere il Presidente del Consiglio incaricato, come previsto dalla Costituzione, arrivando invece ad una sorta di “investitura” obbligata al “capo” sulla base dei risultati consentiti dalla legge elettorale.

  • 4.     Per quanto riguarda la riforma costituzionale, riconosciamo che un giudizio analitico può far emergere sia luci che ombre, ma riteniamo che, nel suo insieme, si tratti di una riforma non condivisibile per il suo impianto complessivo. Tra gli aspetti positivi possono essere citati, ad esempio, la più rigorosa disciplina della decretazione d’urgenza (inflazionata in modo crescente anno dopo anno e ormai giunta a livelli inaccettabili anche col Governo Renzi) e la soppressione del CNEL, organismo ormai totalmente obsoleto per una classe politica, sindacale e imprenditoriale “a fine carriera”, divenuto irrilevante rispetto alle finalità originariamente immaginate (ma mai pienamente realizzate) per un simile organismo. Tuttavia entrambi gli obiettivi avrebbero potuto essere raggiunti con singole leggi costituzionali “ad hoc”, che avrebbero realisticamente trovato il consenso della quasi totalità del Parlamento e comunque, in caso di vittoria dei NO nel referendum, potranno essere realizzati nel prossimo futuro appunto con singoli provvedimenti di natura costituzionale, anche nell’ambito temporale dell’attuale legislatura.

  • 5.     Tuttavia le ombre e gli aspetti critici della riforma prevalgono nettamente sui pochi aspetti positivi. Il superamento del bicameralismo perfetto o paritario, obiettivo pur condivisibile, è stato realizzato in modo confuso e pasticciato, sia sotto il profilo della composizione del futuro Senato, sia sotto il profilo delle sue competenze legislative e del suo rapporto con la Camera dei deputati e con il Governo. Appaiono inaccettabili e contradditorie tanto le modalità di elezione indiretta, del resto demandate ad una futura legge ordinaria di cui non si conoscono le caratteristiche, quanto la sua natura politica: i futuri senatori rappresenterebbero le rispettive forze politiche e non certo i territori. E per di più i cittadini e le cittadine sarebbero espropriati del loro potere sia di elettorato attivo che di elettorato passivo. Inoltre la ripartizione delle competenze legislative tra Camera e Senato è stata effettuata, con il nuovo art. 70, in modo talmente confuso e complesso, da rendere incomprensibile il testo alla grande maggioranza dei cittadini e da rendere probabili innumerevoli conflitti di competenza difficilmente risolubili se non ricorrendo alla Corte costituzionale.

  • 6.     Per quanto riguarda l’altro fondamentale aspetto della riforma, e cioè la modifica del Titolo V in materia di autonomie regionali, anziché individuare alcune limitate e specifiche correzioni rispetto alla riforma introdotta nel 2001 dalla maggioranza di centrosinistra e confermata dal referendum popolare, si è scelta la strada di un totale stravolgimento dell’impianto precedente. Anziché arrivare ad una forma di federalismo o di regionalismo ben articolato ed equilibrato, si è arrivati ad una vera “controriforma” con una fortissima ricentralizzazione dei poteri in capo allo Stato, svuotando di poteri, competenze e responsabilità il sistema delle Regioni a Statuto ordinario, inserendo inoltre una “clausola di supremazia” e congelando invece gli  effetti della riforma stessa per quanto riguarda le cinque Regioni a Statuto speciale. In questo modo si mette in discussione anche il dettato dell’art.5 della Costituzione, che ne è uno dei princìpi fondamentali. Inoltre la riforma costituzionale triplica le firme necessarie per le leggi di iniziativa popolare e riduce il quorum di validità per i referendum popolari solo a prezzo di un forte aumento (da 500.00 a 800.000) delle firme necessarie per la loro promozione, a fronte delle enormi difficoltà per la certificazione delle firme dei cittadini.

  • 7.     Complessivamente il combinato disposto del testo della riforma costituzionale e della complementare legge elettorale darebbe vita ad un assetto costituzionale e istituzionale fortemente squilibrato sul lato della presunta “governabilità” e a scapito della altrettanto essenziale, e fondamentale in democrazia, rappresentatività. Non sarà la campagna demagogica e populista sui costi della politica a poter strumentalmente coprire gli squilibri politici e istituzionali, il surrettizio cambiamento della forma di Stato e della forma di Governo, le incoerenze e le numerose complicazioni del procedimento legislativo, le ripercussioni negative sul sistema delle garanzie costituzionali e dei “pesi e contrappesi”, che dovrebbero sempre caratterizzare una autentica democrazia politica e una democrazia costituzionale, quali erano state delineate dal disegno dei padri costituenti nella Costituzione vigente.

  • 8.     Per tutti questi motivi, i Verdi che sottoscrivono il presente documento decidono di prendere posizione per il NO nel referendum costituzionale, fermo restando che i referendum chiamano in causa in primo luogo il voto delle cittadine e dei cittadini nella loro autonomia di scelta, mentre il ruolo delle forze politiche dovrebbe essere principalmente di informazione e di orientamento verso il voto popolare. In ogni caso, noi eviteremo di schierarci in organismi e comitati, pur legittimi, che perseguano il duplice obiettivo della vittoria dei NO nel referendum (obiettivo ovviamente da noi condiviso per le motivazioni indicate), ma anche della caduta del Governo Renzi. A livello nazionale e locale, noi parteciperemo liberamente a quei comitati per il NO che si caratterizzino esclusivamente per la presa di posizione critica, informata e motivata sul merito della riforma costituzionale e della connessa legge elettorale.

  • 9.     Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, e con lui la Ministra Boschi, a nostro parere sbagliano radicalmente nel mettere sullo stesso piano l’esito del referendum del prossimo 4 dicembre e le sorti del Governo. Se il Governo dovesse dimettersi, sarà per sua autonoma e discutibile scelta, non per la volontà delle elettrici e degli elettori, che sono chiamati a pronunciarsi sul merito della riforma costituzionale e non sulla ipotizzata sconfitta del Governo. In ogni caso, se per propria decisione cadesse il Governo Renzi, non ci sarà alcun obbligo o automatismo di scioglimento delle Camere, essendo questa una esclusiva responsabilità del Presidente della Repubblica, il quale, per dettato costituzionale, dovrà eventualmente o rinviare l’attuale Governo alle Camere (non avendo ricevuto da esse la sfiducia) oppure, dopo opportune consultazioni parlamentari, individuare un altro Presidente del Consiglio. Se prevarranno i NO, è falso inoltre affermare che si chiuderà il capitolo delle riforme. È invece un capitolo che si potrà tempestivamente riaprire già in questa legislatura, sia per quanto riguarda le leggi elettorali per la Camera e il Senato, sia con singole modifiche costituzionali per le parti più largamente condivise e, nella prossima legislatura, con un Parlamento più democraticamente legittimato rispetto a quello espresso dal “Porcellum”, con la capacità di elaborare una riforma più equilibrata, più condivisa e più largamente partecipata.

Questo documento è stato presentato e discusso nel Cosniglio federale nazionale e sottoscritto dalle seguenti Federazione Verdi regionali: TRENTINO, LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA, PIEMONTE, LIGURIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TOSCANA, UMBRIA, LAZIO, PUGLIA, CALABRIA, BASILICATA, SICILIA, SARDEGNA. (Abruzzo e Molise non sono federazioni formalmente costituite)

mercoledì 31 ottobre 2012

referendum art. 8 e art.18 i diritti non si toccano

EcoCivici Lombardi Vi invita a firmare e a far firmare per il referendum
info REFERENDUM

I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo – ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni e integrazioni – sul seguente quesito:
«Volete voi che sia abrogato l'articolo 8 (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, titolato "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive?».


I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo – ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni e integrazioni – sul seguente quesito:
«Volete voi l'abrogazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
quarto comma, primo periodo, limitatamente alla parola: "soggettivo";
quarto comma, primo periodo, limitatamente alle parole: ", per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,";
quarto comma, primo periodo, limitatamente alle parole: ", dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.";
quarto comma, l'intero secondo periodo che recita: "In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.";
quarto comma, terzo periodo, limitatamente alle parole: ", per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative";
quinto comma che recita: "Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.";
sesto comma che recita: "Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.";
settimo comma che recita: "Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.";
ottavo comma, limitatamente alle parole: "dei commi dal quarto al settimo";
nono comma, primo periodo, limitatamente alle parole: "di cui all'ottavo comma";
nono comma, terzo periodo, limitatamente alle parole: "di cui all'ottavo comma";
nonché della legge 15 luglio 1966, n. 604, titolata "Norme sui licenziamenti individuali", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 7, comma 1, limitatamente alla parola "soggettivo";
articolo 7, comma 1, limitatamente alla parola "oggettivo";
articolo 7, comma 2, limitatamente alle parole "per motivo oggettivo";
articolo 7, comma 8, che recita: "8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.";
nonché della legge 23 luglio 1991, n. 223, titolata "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 5, comma 3, secondo periodo, limitatamente alle parole: "terzo periodo del settimo comma del";
nonché della legge 24 dicembre 2007, n. 244, titolata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 2, comma 479, lettera a), limitatamente alla parola "soggettivo";
nonché della legge 29 dicembre 1990, n. 407, titolata "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 8, comma 9, primo periodo, limitatamente alla parola "oggettivo"?».