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I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo – ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni e integrazioni – sul seguente quesito:
«Volete voi che sia abrogato l'articolo 8 (Sostegno alla contrattazione
collettiva di prossimità) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
titolato "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre
2011, n. 148, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed
integrazioni successive?».
I
sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare
abrogativo – ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e in applicazione
della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni e
integrazioni – sul seguente quesito:
«Volete
voi l'abrogazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento", nel testo risultante per effetto di
modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti
parti:
quarto comma, primo periodo, limitatamente alla parola: "soggettivo";
quarto
comma, primo periodo, limitatamente alle parole: ", per insussistenza
del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte
punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei
contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,";
quarto
comma, primo periodo, limitatamente alle parole: ", dedotto quanto il
lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo
svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto
percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova
occupazione.";
quarto
comma, l'intero secondo periodo che recita: "In ogni caso la misura
dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità
della retribuzione globale di fatto.";
quarto
comma, terzo periodo, limitatamente alle parole: ", per un importo pari
al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che
sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo
licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello
svolgimento di altre attività lavorative";
quinto
comma che recita: "Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che
non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della
giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto
di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore
di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva
determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione
all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti
occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e
delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale
riguardo.";
sesto comma che recita: "Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia
dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui
all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma,
ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria
onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione
formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di
sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di
fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che
il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è
anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso
applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di
cui ai commi quarto, quinto o settimo.";
settimo comma che recita: "Il giudice applica la medesima disciplina di
cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti
il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi
degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del
lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione
dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì
applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la
manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che
non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice
applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il
giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il
massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma,
delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova
occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura
di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base
della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti
determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano
applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.";
ottavo comma, limitatamente alle parole: "dei commi dal quarto al settimo";
ottavo comma, limitatamente alle parole: "dei commi dal quarto al settimo";
nono comma, primo periodo, limitatamente alle parole: "di cui all'ottavo comma";
nono comma, terzo periodo, limitatamente alle parole: "di cui all'ottavo comma";
nonché della legge 15 luglio 1966, n. 604, titolata "Norme sui
licenziamenti individuali", nel testo risultante per effetto di
modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti
parti:
articolo 7, comma 1, limitatamente alla parola "soggettivo";
articolo 7, comma 1, limitatamente alla parola "oggettivo";
articolo 7, comma 2, limitatamente alle parole "per motivo oggettivo";
articolo 7, comma 8, che recita: "8. Il comportamento complessivo delle
parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata
dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione
dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.";
nonché della legge 23 luglio 1991, n. 223, titolata "Norme in materia
di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro", nel testo
risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive,
limitatamente alle seguenti parti:
articolo 5, comma 3, secondo periodo, limitatamente alle parole: "terzo periodo del settimo comma del";
nonché della legge 24 dicembre 2007, n. 244, titolata "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed
integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 2, comma 479, lettera a), limitatamente alla parola "soggettivo";
nonché della legge 29 dicembre 1990, n. 407, titolata "Disposizioni
diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993",
nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni
successive, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 8, comma 9, primo periodo, limitatamente alla parola "oggettivo"?».